La sovranità popolare incontra i limiti e le garanzie della giustizia: il dissenso dei cittadini può interrogare le istituzioni senza sostituirsi ai tribunali. La riflessione della Gazzetta esplora la distanza tra consenso, coscienza collettiva e indipendenza dei giudici.
Sovranità popolare e autonomia della giustizia
Il confronto sulla sovranità popolare richiede quel pensiero critico che distingue fatti e opinioni: discutere le decisioni pubbliche implica riconoscere insieme il diritto al dissenso e le garanzie di ciascuno.
Tra sovranità popolare, indipendenza della magistratura e coscienza collettiva, una provocazione nata nell’agorà del venerdì sera.
Sette amici, una birra e il fantasma della sovranità.
«Vox populi, vox Dei»: la voce del popolo è la voce di Dio. Una delle espressioni più celebri della tradizione latina, spesso invocata per attribuire all’opinione collettiva una sorta di infallibilità morale. Ma siamo proprio sicuri che la maggioranza abbia sempre ragione? E, soprattutto, quando la coscienza popolare entra in collisione con una decisione della giustizia, quale delle due dovrebbe avere l’ultima parola?
È una questione antica, ma tutt’altro che invecchiata. Il biologo Jean Rostand ricordava che è sempre un guadagno per la verità quando fatti ben stabiliti si scontrano con una teoria ben costruita. Goethe, dal canto suo, osservava con una certa amarezza che l’uomo è una creatura capace di sapere presto, ma di mettere in pratica tardi. Due considerazioni che, messe insieme, sembrano suggerire una buona regola di comportamento: pensare, verificare e, possibilmente, agire di conseguenza.
Ed eccoci alla nostra agorà del venerdì sera. Siamo in sette questa volta. Al consueto gruppetto si aggiungono due presenze particolarmente gradite: Marta, microbiologa, e Selma, antropologa sociale. Due competenze diverse, dunque, che promettono di arricchire il consueto esercizio di conversazione, nel quale nessuno pretende di possedere la verità, ma tutti conservano il diritto di cercarla.
È proprio Selma ad aprire le danze, proponendo una riflessione sul rapporto, non sempre armonioso, tra teoria e pratica, tra ciò che le istituzioni affermano e ciò che i cittadini percepiscono.
L’esempio scelto è una vicenda giudiziaria di attualità: l’ordinanza del 28 ottobre con la quale la gip Tiziana Landoni non ha convalidato il fermo e ha disposto la scarcerazione di Youssef Siher, amministratore dei canali social del cosiddetto «Movimento 17 ottobre», ritenendo non sussistenti i gravi indizi necessari. La decisione ha suscitato reazioni e dissensi, anche da parte di esponenti del governo, riportando al centro del dibattito il rapporto tra potere giudiziario, potere politico e sensibilità dell’opinione pubblica.
Naturalmente, una decisione giudiziaria va valutata sulla base degli atti, delle norme e degli elementi disponibili al magistrato, non sulla temperatura emotiva del momento. Il giudice fa il suo mestiere, il politico il proprio e il cittadino, quando non è d’accordo, esercita il diritto di dissentire. Talvolta con argomenti, talvolta con un più familiare mugugno. Quest’ultimo, del resto, è un istituto democratico non codificato, ma assai frequentato.
L’esempio, tuttavia, serve soltanto da introduzione. La questione che Selma intende sollevare è ben più ampia: quando una decisione giudiziaria, pur legittimamente adottata, suscita nella collettività un profondo sconcerto, quale spazio deve essere riconosciuto alla voce popolare?
La giurisdizione ha le sue regole e i suoi tempi, che si snodano attraverso i gradi di giudizio fino alla Corte di Cassazione che al vertice della giurisdizione ordinaria, civile e penale, esercita una funzione fondamentale di controllo sulla corretta applicazione della legge e sull’osservanza delle norme processuali. Le sue decisioni, nei limiti previsti dall’ordinamento, segnano la conclusione del percorso giudiziario ordinario. Non è, tuttavia, un ulteriore tribunale chiamato semplicemente a rifare il processo sui fatti: la sua funzione è soprattutto quella di garantire l’uniforme interpretazione del diritto.
Ma allora, domanda Selma, perché non immaginare che, almeno in determinate circostanze, sia la collettività a esprimere un giudizio conclusivo su decisioni che toccano profondamente il sentimento di giustizia comune?
La domanda, naturalmente, è provocatoria. Nessuno pensa seriamente di convocare un referendum per stabilire la colpevolezza o l’innocenza di un imputato. Sarebbe la negazione stessa delle garanzie che distinguono uno Stato di diritto da un tribunale improvvisato in piazza. Eppure, la provocazione merita di essere ascoltata, perché tocca un nervo sensibile della democrazia.
La sovranità appartiene al popolo, recita la nostra tradizione costituzionale. Il popolo la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione, eleggendo i propri rappresentanti e partecipando alla vita pubblica. Ma la magistratura trae la propria legittimazione da un principio diverso e altrettanto essenziale: l’indipendenza da ogni altro potere, proprio per assicurare che la legge sia applicata senza condizionamenti politici, economici o emotivi.
Le due dimensioni non sono in contraddizione. Sono, piuttosto, due pilastri di un medesimo edificio democratico. L’indipendenza del giudice non significa irresponsabilità culturale o immunità dal giudizio critico dei cittadini; così come la sovranità popolare non attribuisce alla maggioranza il potere di sostituirsi ai tribunali.
Resta, però, una domanda che non possiamo liquidare con una scrollata di spalle: se la giustizia deve essere amministrata in nome del popolo, può permettersi di ignorare completamente il sentimento di giustizia della comunità?
Forse la risposta sta proprio nella distinzione tra giustizia e consenso. La prima deve obbedire alle norme, alle prove e alle garanzie; il secondo può manifestare approvazione, dissenso, inquietudine e persino indignazione. Non sempre coincidono, e non è detto che debbano farlo. Ma quando la distanza diventa eccessiva, sarebbe imprudente considerarla irrilevante.
La voce popolare non può emettere sentenze, ma può certamente porre domande. E un’istituzione che non teme il confronto dovrebbe saperle ascoltare, senza per questo rinunciare alla propria autonomia.
Selma ha lanciato il sasso nello stagno e il gruppo ha raccolto la provocazione con interesse. A questo punto, però, la filosofia incontra anche le esigenze più concrete della convivialità. I grissini avvolti nel profumato prosciutto San Daniele e la birra austriaca Puntigamer hanno contribuito, ciascuno secondo le proprie competenze, a rendere la discussione meno accademica e decisamente più gradevole.
Non sappiamo se sia nato un simposio, ma certamente una piacevole riunione tra amici che conservano una buona abitudine: esercitare la facoltà del pensiero senza chiedere preventivamente il permesso a nessuno.
Si è fatto tardi. E forse non abbiamo trovato una risposta definitiva, ma qualche buona domanda è già un risultato. La democrazia, del resto, non si misura soltanto dalla possibilità di votare, ma anche dalla libertà di interrogarsi, dissentire e chiedere conto a chi esercita un potere.
Chiudiamo allora con una massima che sembra fatta apposta per accompagnare la nostra serata:
«È più facile essere onesti che giusti. Infatti, la giustizia ha sempre delle falle, l’onestà, invece, non ne ha nessuna».
Una frase sulla quale si potrebbe discutere ancora a lungo. Magari al prossimo venerdì, davanti a un altro bicchiere. Perché la verità non sempre si trova al primo brindisi, ma la voglia di cercarla non dovrebbe mai mancare.
Giuseppe Arnò
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